Art. 4.
(Verifica delle quote).

      1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica verificano la sussistenza delle condizioni previste, rispettivamente, dall'articolo 18-bis, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 9, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, come modificati dalla presente legge.
      2. L'esito della verifica di cui al comma 1 è comunicato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dai rispettivi Presidenti.